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Operiamo dal 1989 nella consulenza d'impresa offendo servizi di consulenza societaria, tributaria, aministrativa, contabile, anche come ausiliio agli avvocati nelle cause civili e penali.

 

Fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2019 scatterà l'obbligo di emettere fatture solo in formato elettronico. E' un campio epocale se si pensa alla lontana riforma del 26 ottobre 1972 ed ancor prima dell'I.V.A. all'I.G.E. Ma la trasformazione (epocale) non ci deve cogliere impreparati. Brevemente vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto elettronica non significa emessa col computer e fin qui è tutto chiaro, ma di compilarla con apposito software che trasforma il contenuto (file) in un formato leggibile al sistema tributario, cosidetto SDI sitema di interscambio, gestito in Italia dall'Agenzia delle Entrate tramite il suo collaboratore SOGEI.

I tre pilastri della fattura elettronica

A= autenticità dell'originale

I= integrità del contenuto

L= leggibilità della fattura

il tutto dal momento della sua emissione sino al termine del suo periodo di conservazione.

Autentico: ossia che provenga e sia stato emesso dal fornitore della fattura stessa, o da un suo delegato.
Integro: ossia che nel contenuto non abbia subito modifiche di qualsiasi tipo dal momento di emissione sino al termine del suo periodo di conservazione.
Leggibile: sia visualizzabile in modo tale che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente trasferibili su formato analogico (ossia su carta o su schermo
- (human readable) - se necessario la leggibilità può essere il risultato di una conversione con un software di visualizzazione).
NB.: La leggibilità deve essere garantita per tutto il periodo di conservazione elettronica, obbligatorio anche ai fini dell’esibizione alle autorità (fiscali, civili,
ecc.).

Semplificazione in emissione con in alternativa i seguenti metodi per assicurare autenticità ed integrità:
• apposizione firma elettronica qualificata o digitale;
• sigillo elettronico qualificato;
• utilizzo di sistemi EDI di trasmissione.
Novità:
• mediante sistemi controllo di gestione che assicurino collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni/servizi riferibile ad essa;
• altre tecnologie in grado di garantire A.I.
LIBERTÀ DI SCELTA DEL FORMATO DI EMISSIONE: ES. STRUTTURATA (XML) – NON STRUTTURATA (PDF)

Devono essere utilizzati sistemi di controllo per garantire che esista un collegamento certo tra ciascuna operazione imponibile Iva e la fattura emessa (autenticità ed integrità)
• Quindi tenere traccia dei documenti collegati relativi al ciclo di fatturazione: contratto-accordo commerciale/ordine d’acquisto/ ddt/fattura/pagamento
• Elementi da riconciliare: per autenticità: verifica del cliente che ha fatto l’ordine, ricevuto la consegna, intestatario della fattura; per integrità: verifica di prezzo, quantità, termini di pagamento, Iva dovuta, p. Iva corretta.

CON CONSENSO/ACCETTAZIONE del destinatario
• È fattura elettronica sia per emittente che per destinatario • La conservazione dovrà obbligatoriamente avvenire in formato elettronico,
sia per emittente che per destinatario SENZA CONSENSO del destinatario, all’acquisizione in formato elettronico:
• È fattura elettronica SOLO PER L’EMITTENTE, è fattura analogica per il destinatario
• Trasmissione alternativamente: sia con spedizione o consegna in formato analogico (cartaceo), sia mediante strumenti informatici (La spedizione con
modalità tradizionali comporta che la data di emissione coincida con quella di spedizione o consegna - Circolare n. 45/E)
• CONSERVAZIONE ELETTRONICA per l’EMITTENTE,
conservazione analogica per il destinatario (Il destinatario, tuttavia, può comunque procedere alla conservazione elettronica, previa conversione della fattura in documento informatico e conservazione sostitutiva a norma).

La maggior parte dei vantaggi economici non deriva dai risparmi nei costi di stampa e spedizione (seppur non trascurabili), ma dalla completa automazione
ed integrazione dei processi tra le parti.
Questi vantaggi sono sfruttati a pieno se il formato è STRUTTURATO.
Quindi :
• riduzione ed ottimizzazione dei costi: no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti etc.;
• ridotto rischio falsi e duplicazioni: per riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli sui dati fattura più efficienti;
• riduzione errori pagamenti e calo del numero medio giorni necessario a ricevere pagamento.

continua...

 

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Abuso di legge, abuso di potere e veline : come ti sistemo il

 

cittadino. Ovvero delle Società di comodo o in perdita sistematica.

 

by Guido Ascheri - Friday, November 08, 2013

   

http://www.ascheri.net/2013/11/08/abuso-di-legge-abuso-di-potere-e-veline-come-ti-sistemo-il-cittadinoovvero-

 

delle-societa-di-comodo-o-perdita-sistematica/

  

Percorriamo rapidamente il tortuoso percorso delle società di comodo dalla loro nascita ad oggi.

 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento è il caso di sottolineare la natura diffamatoria della terminologia

 

utilizzata. Definire una società “di comodo” nella lingua italiana sottintende uno scopo illecito od illegale

 

o almeno moralmente compromissorio.

 

Per una volta rispolveriamo la nostra buona e vecchia Costituzione, che pare sia finita in soffitta od in

 

cantina: comunemente dimenticata e trascurata.

 

Secondo la nostra Costituzione le leggi che istituiscono e regolano i tributi devono rispettare il principio

 

di capacità contributiva secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

 

loro capacità contributiva.

 

Ci interessano due dei requisiti che caratterizzano il principio di capacità contributiva, e precisamente:

 

1 ) l’attualità, perché il tributo, nel momento in cui trova applicazione,deve essere correlato ad una

 

capacità contributiva attuale, non ad una capacità contributiva passata o futura.

 

È ) l’effettività, perché il tributo sorge dall’esigenza che il presupposto d’imposta sia effettivo e non

 

apparente o fittizio.

 

Gli Uffici finanziari ci dicono, tra l’altro, che una società è di comodo quando e perché è costituita a

 

scopo di elusione fiscale oppure per consentire ad un imprenditore, anch’esso occulto, di non apparire

 

direttamente nei documenti ufficiali.

 

Sacrosante dichiarazioni di principio ma avulse dalla realtà. Spetta all’Amministrazione Finanziaria

 

dimostrare, dico bene dimostrare, che una o piu’ società sono state costituite a scopo di elusione fiscale.

 

Non esistono società che per natura od oggetto sociale siano destinate all’elusione fiscale.

 

Nel diritto societario italiano non esistono tipi di società che consentano ai soci, imprenditori o no, di

 

mantenere l’anonimato. Se questa disdicevole condizione viene raggiunta da alcuni utilizzando

 

legalmente e lecitamente società estere gli strali dell’Amministrazione Fiscale non devono essere diretti

 

verso i cittadini italiani bensì contro quei paesi, anche europei e purtroppo civili e con un carico fiscale

 

nettamente inferiore rispetto a quello italiano, che consentono simili riprovevoli pratiche.

 

In conclusione le società di comodo sono quelle società che il legislatore presume, notiamo bene

 

presume, non siano operative e risultino, notiamo anche la dizione risultino, costituite solo a scopi elusivi.

 

Tralasciamo per carenza di riscontri oggettivi le società costituite a scopi elusivi.

 

Le altre società di comodo sono quelle definite come “società in perdita sistematica” e che, secondo

 

l’Amministrazione Finanziaria, si possono idealmente ripartire in due categorie: le società non operative

 

e le società in perdita sistematica.

 

Vediamo, a titolo di esempio, un paio di comportamenti riprovevoli.

 

Tizio costituisce una società nella quale confluiscono i suoi beni immobili che ,per ora, son utilizzati di

 

soli soci e quindi nessun ricavo per la società. Società di comodo, non direi, società costituita a scopi di

 

elusione non direi, tutto è trasparente. Tizio ha preferito intestare i suoi immobili ad una società per

 

evitare eventuali, future ed ancorché incerte azioni dirette sul suo patrimonio. Come dire: se Equitalia

 

vuol attaccarmi deve passare per un’azione sulle quote della società e dovrà adeguarsi alle limitazioni ed

 

agli obblighi procedurali.

 

Caio intende studiare nuove tecniche industriali di produzione, crea una società, i tempi dello studio e

 

della sperimentazione sono lunghi e superano i fatidici tre anni. Stesse domande e stesse risposte. Società

 

di comodo, non direi, società costituita a scopi di elusione non direi, tutto è trasparente. E’ vero che sono

 

previste cause di esclusione, cause di disapplicazione automatica, possibilità di interpello e di ricorso

 

contro il mancato accoglimento dell’interpello.

 

Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un presunto reddito minimo. L’individuazione

 

delle società di comodo avviene attraverso un test di confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che

 

la società si stima dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio ( test di operatività ).

 

Il passo successivo è la determinazione del reddito minimo da attribuire alla società di comodo ed avviene

 

in maniera matematica attraverso un calcolo che si effettua applicando talune percentuali prefissate al

 

valore delle attività patrimoniali dell’anno in corso .

 

Sono inoltre previste forti limitazioni alla gestione dell’eventuale credito IVA ed al riporto dello stesso.

 

Si presume quali siano le società di comodo, si presumono gli elementi del test di confronto costi -ricavi ,

 

questi ultimi sono anch’essi presunti. Bei tempi quando la Cassazione insegnava che non si possono

 

ricavare presunzioni da presunzioni: un’altra epoca, il cittadino non era ancora schiavo fiscale.

 

Dulcis in fundo, si fa per dire in fundo e si fa per dire dulcis, sul reddito immaginario, il nostro

 

contribuente paga le imposte con una maggiorazione del 10,50 per cento: nessun commento.

 

Fine dell’avventura.

 

In decenni di fallimenti l’Amministrazione fiscale è passata attraverso ‘evasione fiscale, la frode fiscale,

 

l’erosione della base imponibile, l’elusione e buon ultimo l’abuso di diritto.

 

La figura dell’abuso di diritto non è previsto da alcuna legge, è stato introdotto dalla Cassazione, che

 

ormai legifera con buona pace della divisione dei poteri dello Stato.

 

La Cassazione afferma “ il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il

 

quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se

 

non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere

 

un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che

 

giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.”

 

Se noi, per esercitazione scolastica procediamo a trasfondere questi concetti nella valutazione del

 

comportamento di chi ha messo in essere il pasticcio delle società di comodo possiamo concludere

 

sull’esistenza del reato di abuso di potere.

 

La Cassazione potrebbe introdurre un nuovo principio: “ l’abuso di potere rappresenta un principio

 

generale repressivo, il quale preclude all’Amministrazione finanziaria il conseguimento di vantaggi di

 

cassa ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di

 

strumenti giuridici idonei ad ottenere un aggravio d’imposta o l’applicazione di nuova imposta, in difetto

 

di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa del

 

beneficio di cassa.”

 

In conclusione tutta questa manfrina delle società di comodo non produrrà grandi entrate per le casse nel

 

fisco. Per la stragrande maggioranza di queste società basta emigrare in un altro paese della Comunità

 

Europea. C’è lo scoglio dell’Exit Tax, ma la Corte di Giustizia Europea ci verrà in aiuto ancora una

 

volta.

 

Si avrà qualche crisi nervosa dei contribuenti psichicamente piu’ deboli che saranno prontamente curati

 

dal Servizio Sanitario Nazionale; aggravando ulteriormente il proprio deficit.

 

Per contro sul piano sociale questa iniziativa si rivela un utile strumento di lotta alla disoccupazione,

 

specialmente quella qualificata. Le veline, che nulla hanno a che fare con quelle di striscia la notizia, sono

 

state distribuite e prontamente duplicate.

 

Corsi, convegni con tanto di crediti formativi, libri, programmi informatici per verificare la possibile

 

appartenenza alle società di comodo: è un mondo che sa adeguarsi e trarre profitto dalle esternazioni

 

dell’Amministrazione Finanziaria.

 

from Ascheri & Partners at: www.ascheri.net

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Al lupo al lupo ! Storie di esportazione di capitali.

Nella favola attribuita ad Esopo il pastore si divertiva a gridare: “al lupo al lupo”, voleva fare uno scherzo agli abitanti del villaggio che, spaventati dalle grida , si alzavano in piena notte per correre a proteggere i loro greggi. Quando il lupo arrivò veramente, nessuno corse in aiuto del […]

 

Nella favola attribuita ad Esopo il pastore si divertiva a gridare: “al lupo al lupo”, voleva fare uno scherzo agli abitanti del villaggio che, spaventati dalle grida , si alzavano in piena notte per correre a proteggere i loro greggi. Quando il lupo arrivò veramente, nessuno corse in aiuto del pastore burlone; il lupo sbrano’ tutte le pecore. Fine della burla ed ognuno trae la sua morale.

Oggi il “custode dei contribuenti” grida all’esportazione illecita dei capitali, strepita ed urla a destra ed a manca ed i giornali e la televisione si uniscono al coro.

Vediamo se la morale è sempre la stessa.

Il nostro amico Carletto, artigiano edile, che ha lavorato sodo sin dalla prima infanzia è riuscito, nonostante tutto e con grande sacrificio, a mettere da parte un gruzzoletto. Si avvicina l’età della pensione ed il nostro Carletto pensa di aprire un conto bancario nel Regno Unito per trasferirvi  i suoi sudati risparmi, convertirli in parte in sterline, per mettersi al riparo della crisi della zona euro ove i debiti degli Stati non si contano più da tempo. Nel senso che nessuno è in grado di dirci a quanto esattamente ammontano.

Il nostro amico Carletto chiede a destra ed a manca, lui che ha sempre  e solo lavorato sodo e pagato le tasse vuol essere certo di non sbagliare. La pensione sarà bassa e non si sa se e fino a quando sarà erogata regolarmente.

Alla televisione tutti parlano di esportazione illegale di capitali. Carletto compra un quotidiano e subito legge: arrestati due imprenditori che hanno esportato capitali all’estero, la Guardia di Finanza controlla tutti i bonifici da e verso l’estero, all’Agenzia delle Entrate hanno acquistato un super, super computer che controllerà tutte le operazioni in tempo reale. Le banche segnalano al fisco chi effettua pagamenti verso l’estero.

Carletto è spaventato e confuso, parla con il suo commercialista, chiede all’avvocato, al farmacista, al parroco e ad un amico finanziere.

Peggio che mai: chi esporta i capitali è un criminale, una persona da evitare e da indicare al pubblico disprezzo.

Il Carletto è ormai terrorizzato ed alla notte ha degli incubi terribili. Si vede obbligato a circolare con una fascia da braccio bianca portante la scritta ”esportatore di capitali”. Tutti devono sapere di che cosa è stato capace il nostro Carletto.

L’unica soluzione, pensa il Carletto, è chiedere al direttore della Banca; prende appuntamento, si mette il vestito buono e si presenta dal direttore.

Sai, caro direttore, ho messo da parte qualche risparmio e vorrei investirlo in modo da avere una rendita che mi assicuri una vecchiaia tranquilla. Ho pensato di aprire un conto bancario a Londra, convertire la metà dei miei risparmi in sterline, tanto per essere più tranquillo. Mi hanno detto che la banca inglese si occupa di gestire i miei risparmi investendoli in azioni ed altri titoli. MI sembrerebbe una buona scelta.

Il Direttore con fare paterno, da una pacca sulle spalle al Carletto, e rassicurante dice :” ma no; non è una buona idea, la nostra banca ti assicura gli stessi servizi e ti da le stesse garanzie. Il nostro Carletto ne vuol sapere un pochino di più.

Se ho ben capito, esordisce, voi potete gestire i miei risparmi investendoli nel mio interesse in azioni e obbligazioni.

Ma certo, lo rassicura il signor Direttore, noi facciamo di più, ti garantiamo il capitale; qualunque  cosa succeda i tuoi risparmi sono al sicuro.

Sappi che le banche hanno bisogno di denaro per fare dei prestiti agli imprenditori, concedere mutui a chi compra casa e finanziamenti a chi acquista un’auto, dei mobili e quant’altro può essergli utile o necessario. Se i capitali vengono esportati le banche non possono più fare il loro mestiere ed è tutta l’economia che si blocca. Un vero disastro.

Ogni cittadino deve fare il suo dovere e contribuire al buon andamento dell’economia.

Il nostro amico Carletto è rincuorato, vuol fare la sua parte di onesto cittadino, ma mantiene alcuni dubbi.

Ed è per questo che chiede timidamente al signor Direttore se può avere della documentazione che spieghi meglio gli investimenti che gli sono consigliati nonché una lista dei principali titoli in cui saranno investiti i suoi risparmi.

Il signor direttore non se lo fa dire due volte e consegna al Carletto depliants esplicativi e la lista dei titoli suggeriti  per un redditizio e tranquillo investimento.

Tutto contento il Carletto se ne torna a casa e neppure cena; vuol leggere subito tutto questo materiale informativo che gli ha consegnato il signor Direttore.

Molti paroloni che non capisce esattamente, molte parole straniere, nel complesso tutto pare chiaro.

Le cose si complicano quando il Carletto legge la lista dei titoli suggeriti per l’investimento dei suoi sudati risparmi.

Sorpresa: sono tutti titolo esteri, dei titoli italiani solo tracce; pare di leggere i risultati delle analisi della pipi. Ma non basta nessuna delle società o dei fondi di investimento elencati ha effettuato investimenti in Italia, non hanno società controllate o partecipate, non partecipano a consorzi o altro: assenti.

Il nostro amico Carletto non è tipo da scoraggiarsi e si dice: “ Se io mando i miei soldi a Londra sono un criminale, se li lascio nella banca italiana, tutto bene, sono loro che li esportano.” Non devo neppure pagare l’imposta sugli investimenti effettuati all’estero.

Sarà vero, ma il Carletto non capisce questo strano giro dei soldi, non capisce più chi sono i buoni e chi sono i cattivi.

Non sappiamo che cosa abbia deciso di fare il nostro Carletto, non si confida più con nessuno.

Non dovremmo dirlo, ma ieri l’altro, abbiamo visto il Carletto, accompagnato dal figlio che ha studiato all’Università e parla un perfetto inglese, che stava uscendo da una banca nel pieno centro di Londra. Certamente si è limitato a chiedere informazioni.

Author:                                                                                                                                                  

Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri & Partners Ltd

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